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Uguali davanti al Fisco solo l...

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Uguali davanti al Fisco solo le coppie dello stesso sesso

Con l’art. 1, comma 20 della legge sulle unioni civili (L. 76/2016), le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti (quali, ad esempio, marito o moglie), ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, troveranno applicazione per assicurare i medesimi diritti e garantire le stesse opportunità anche alle parti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Pertanto, la legge che ha regolamentato il predetto istituto impatterà direttamente anche sulla determinazione dell’IRPEF, in quanto per effetto di tale parificazione vengono estese alle unioni omosessuali, e non a tutti i conviventi disciplinati dalla citata legge, sia il pieno diritto per la fruizione della detrazione per coniuge a carico che altre agevolazioni già previste per i rapporti coniugali.
La nuova costruzione normativa determina, infatti, il riconoscimento anche a favore delle unioni civili della detrazione per coniuge a carico, ex art. 12, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, sempre a condizione che il congiunto non percepisca un reddito lordo annuo complessivo superiore a 2.840,51 euro (ex comma 2 del citato art. 12).

Diversamente, in tema di detrazione spettante per i figli, giacché dopo un lungo e articolato dibattito politico nulla è mutato nell’ordinamento rispetto a quanto già previsto dalle norme vigenti in materia di adozione e poiché, quindi, il componente di un’unione civile non può fare richiesta di adozione del figlio minore anche adottivo del partner (c.d. stepchild adoption), la detrazione fiscale per i figli potrà essere ancora riconosciuta al solo genitore biologico (o adottivo) e non potrà, quindi, essere mai estesa a un convivente dello stesso sesso.

Dal comma 25 del citato art. 1 della L. 76/2016, deriva, peraltro, l’applicabilità anche alle novelle unioni della L. n. 898/1970, in materia di scioglimento del matrimonio e, tra gli altri vincoli, viene esteso l’eventuale obbligo di una delle due parti di somministrare periodicamente un assegno di mantenimento in caso di scioglimento dell’unione civile.
Ovviamente questo, ai fini fiscali, ha l’effetto di rendere applicabili anche alle unioni civili l’art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR, laddove si prevede la deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogante dell’assegno di mantenimento per il coniuge in conseguenza di separazione/divorzio e, specularmente, nei confronti del soggetto percettore troverà applicazione l’art. 50, comma 1, lett. i) del TUIR, laddove è disposto che queste erogazioni rientrino nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nondimeno, sempre sul tema delle deduzioni e detrazioni, la nuova legge apre nuove opportunità anche per poter ridurre le imposte dovute tramite eventuali spese sostenute per i “nuovi” familiari a carico, perché così dovranno essere considerati, per esplicita assimilazione fiscale, anche le parti delle unioni civili dello stesso sesso.

Oggi possono essere considerati a carico (anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero) sia il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che, come “altro familiare” (a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria), il coniuge legalmente ed effettivamente separato fino all’annotazione della sentenza di divorzio.
Di conseguenza, alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) che danno già generalmente diritto alla detrazione (o alla deduzione) pur se sostenuti nell’interesse del coniuge fiscalmente a carico, potranno essere fruiti anche nel contesto dei rapporti regolati dalle nuove unioni civili, poiché in quel caso sarebbero goduti per una sorta di coniuge a carico “fiscalmente riconosciuto”.

Ulteriormente, sebbene per gli interessi passivi ipotecari pagati per l’acquisto dell’abitazione principale, quando il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi possa fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi, ex art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR, in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote. Per effetto di quanto detto, questo trasferimento interconiugale dell’agevolazione sarà possibile e si estenderà pacificamente anche ai nuovi rapporti.

Estesi anche i bonus per recupero edilizio e riqualificazione energetica

Da evidenziare, peraltro, anche un’altra possibilità di cui i nuovi “civilmente uniti” dello stesso sesso potranno fruire nell’ambito delle detrazioni previste nel comparto delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica.

Infatti, ad oggi ha diritto a queste detrazioni anche il convivente (familiare) del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati ed è ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (circ. n. 11/2014). Ora, poiché ai fini dell’individuazione dello status di familiare il rimando della circ. n. 121/1998 è all’art. 5, comma 5 del TUIR, che ivi naturalmente individua anche il coniuge, la detrazione del 50% e del 65% alle condizioni di accesso già previste per i familiari conviventi viene ampliata anche alle unioni civili omosessuali.

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